"L’uomo crede di volere la libertà, in realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere decisioni e le decisioni comportano rischi" (Erich Fromm)

FAQ PER SCUOLE "CHE ACCOLGONO" 6-16

FAQ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
"CHE ACCOLGONO” 
CON FASCIA DI UTENZA DA 6 A 16 ANNI
"La scuola è aperta a tutti"
(Costituzione italiana, Art. 34)

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2017

Risposte dell'Avvocato Roberto Ionta

1. D. I Dirigenti scolastici (con utenza 6-16 anni) chi devono considerare in regola?
R. Il requisito per essere in regola a Scuola per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 è la presentazione di idonea documentazione, NON l’aver effettuato tutte le vaccinazioni:
  • documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: 1) libretto vaccinale o certificato vaccinale OPPURE 2) dichiarazione - resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nella quale i genitori dichiarino di aver prenotato un appuntamento per vaccinare alla Asl e che effettueranno le vaccinazioni per consegnare poi il certificato di avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo di ogni anno
  • 3) certificato di esonero per avvenuta immunizzazione
  • 4) certificato di omissione
  • 5) certificato di differimento
  • 6) presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente
In ogni caso, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (fascia 6-16 anni), il che significa che la mancata presentazione della documentazione non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

2. D. La Legge n. 119/2017 (Art. 3, comma 1) recita che l’unico compito della Scuola è quello di richiedere la documentazione vaccinale entro il 31 ottobre 2017 (fascia 6-16 anni), mentre la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge e ha comunicato alle Scuole che già dal 12 settembre 2017 dovrebbero anche trasmettere alle ASL la documentazione vaccinale ricevuta dai genitori. Considerato che il Garante per la tutela dei dati personali, con Provvedimento n. 365 del 1° settembre 2017, consente alle Scuole di trasmettere alle ASL solo gli elenchi dei minori iscritti e nessun altro documento contenente dati sensibili, come si deve comportare un Dirigente scolastico per non violare una norma sul diritto della privacy?
R. Il Dirigente non dovrebbe neanche valutare il contenuto della comunicazione del genitore relativa alla situazione vaccinale, ma deve comunque acquisire la documentazione di cui sopra alla FAQ n. 1 (altrimenti commette reato di omissione di atti d'ufficio).

3. D. La Legge n. 119/2017 (Art. 3, comma 1) prevede che per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL sia un documento sufficiente per essere in regola per la Scuola. Visto che la Circolare n. 1679/2017 a p. 4, lettera d), ha diffuso una propria interpretazione della legge aggiungendo che la richiesta di vaccinazione alla ASL dovrebbe contenere - oltre alle generalità del minore - anche un riferimento alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, quale documentazione deve ritenere valida un Dirigente scolastico?
R. Basta la richiesta di prenotazione per gli adempimenti vaccinali senza entrare nel merito di quali vaccinazioni ha fatto e/o dovrà fare il minore, che spetta invece solo ed esclusivamente alla ASL competente.

4. D. Se ci fosse un minore immunodepresso a Scuola correrebbe qualche rischio? Considerato che sarebbe impossibile impedirgli il contatto quotidiano sia con i ragazzi portatori sani di malattie trasmissibili, sia con i ragazzi che hanno in corso o che sono reduci da patologie di vario tipo (ad es. raffreddore, congiuntivite, gastroenterite, influenza, ecc.), sia con i ragazzi appena vaccinati con vaccini a virus vivi attenuati che possono in alcuni casi trasmettere la malattia per cui sono stati vaccinati, quale pericolo costituirebbe un minore non vaccinato per l’immunodepresso?
R. I genitori o i docenti/operatori del settore scolastico potrebbero diffidare il Dirigente insieme al MIUR (o al Comune, se Istituto comunale) di non far frequentare i ragazzi appena vaccinati con virus vivi attenuati per 6 settimane (morbillo, rosolia, varicella, ecc.) perché potrebbero infettare gli altri di queste stesse malattie.

5. D. I Dirigenti scolastici, sulla base del D.Lgs. 81/2008, ora avranno il compito di aggiornare i Documenti di Valutazione dei Rischi delle loro Suole? Dovranno aggiungere la valutazione di un nuovo rischio sanitario (rischio biologico), ovvero la presenza a scuola di ragazzi appena vaccinati con vaccini contenenti virus vivi attenuati e quindi - come indicato dagli stessi foglietti illustrativi dei vaccini - potenzialmente infettivi per 6 settimane? Oppure i Dirigenti scolastici - non essendo medici - potranno chiedere alle ASL e ai Sindaci di intervenire con ordinanze urgenti per non far entrare i ragazzi a Scuola durante le 6 settimane successive alle vaccinazioni a virus vivo attenuato?
R. Le aziende ospedaliere raccomandano di non far entrare in contatto i neo-vaccinati con persone immunodepresse, ad esempio a seguito di trapianti. Il problema di un eventuale contagio si porrà anche per tutte quelle lavoratrici in gravidanza che si troveranno a scuola durante le 6 settimane di potenziale contagiosità degli alunni vaccinati. I Dirigenti possono solo chiedere alle ASL (dopo qualche sollecitazione di genitore) se ci possa essere questo contagio, ma non altro. Il Sindaco invece, quale massima autorità sanitaria, potrebbe vietare la frequenza ai ragazzi appena vaccinati, ma solo per il proprio Comune.

6. D. In sintesi, i Dirigenti scolastici cosa sono tenuti a fare? 
R. 1. Richiedere la presentazione della idonea documentazione in busta chiusa (ma hanno avuto direttive di non averla in busta chiusa) entro le seguenti scadenze, diversificate per anno scolastico: 
  • a.s. 2017/2018: entro il 31 ottobre 2017 (fascia 6-16 anni) per tutti gli iscritti
  • a.s. 2018/2019: entro il termine dell’iscrizione per i nuovi iscritti, oppure entro il 10 luglio per gli iscritti d’ufficio
  • a partire dall'a.s. 2019/2020: entro il 10 luglio per tutti gli iscritti
2. Segnalare alle ASL territoriali gli iscritti che non hanno consegnato l’idonea documentazione entro le seguenti scadenze, diversificate per anno scolastico: 
  • a.s. 2017/2018: entro 10 giorni a decorrere dal 31 ottobre 2017 (fascia 6/16 anni)
  • a.s. 2018/2019: entro 10 giorni dall’iscrizione per i nuovi iscritti, oppure entro 10 giorni a decorrere dal 10 luglio 2018 per gli iscritti d’ufficio
  • a partire dall'a.s.2019/2020: entro il 20 luglio di ogni anno per tutti gli iscritti
3. Comunicare alle ASL territoriali, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi (fascia 6-16 anni) nelle quali sono presenti più di due ragazzi non in regola con le vaccinazioni

4. A decorrere dal’a.s. 2019/2020, trasmettere alle ASL territoriali entro il 10 marzo di ogni anno l’elenco degli iscritti ed entro il 20 luglio la documentazione ricevuta dalle famiglie. Si precisa che, a partire dal 1° settembre 2017, il Garante per la privacy ha concesso l’autorizzazione di trasmettere unicamente gli elenchi degli alunni iscritti alle ASL, qualora una scuola ne avesse l’esigenza, anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.