"L’uomo crede di volere la libertà, in realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere decisioni e le decisioni comportano rischi" (Erich Fromm)

FAQ SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

"La scuola è aperta a tutti"
(Costituzione italiana, Art. 34)

Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2017

Il Testo coordinato del decreto-legge 07 giugno 2017 n. 73, nell’Art. 3 al comma 3-bis recita:

“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.”

Ricordiamo che il modello di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per la raccolta dei dati sensibili degli operatori scolastici è l’Allegato 2 (Download Allegato 2 modificato-privacy) della Circolare M.I.U.R. n. 1622 del 16 agosto 2017, mentre il modello destinato anche agli operatori sanitari e socio-sanitari è l’Allegato 3 che si trova in fondo alla Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017.

I due modelli sono diversi e le differenze sono le seguenti:
  • Nel modello Allegato 2 (solo per gli operatori scolastici) alcuni spazi sono stati lasciati in bianco e vanno compilati a mano, riportando le seguenti diciture in rosso: “ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità,”
  • L’Allegato 2 (solo per gli operatori scolastici) elenca le 10 vaccinazioni attualmente obbligatorie per i minori di fascia d’età compresa tra 0 e 16 anni, chiedendo agli operatori scolastici di indicare quali di queste essi abbiano già effettuato.
  • L’Allegato 3 (anche per gli operatori sanitari e socio-sanitari) chiede di indicare, oltre alle 10 vaccinazioni obbligatorie, altre 9 vaccinazioni attualmente facoltative (anti-influenzale, anti-meningococcica C, anti-meningococcica B, anti-pneumococco, anti-epatite A, anti-papillomavirus, anti-herpes zoster, anti-rotavirus, anti-tbc), inserendo un ulteriore rigo finale per trascriverne altre a mano. 

FAQ

1. D. Le disposizioni contenute nel’Art. 3 comma 3.bis della Legge n. 119/2017 prevedono anche per tutti gli adulti operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari l’obbligatorietà delle vaccinazioni?
R. No

2. Quali categorie di lavoratori sono comprese con il termine di “operatori scolastici”?
R. A rigor di logica, tutte le categorie di lavoratori che operano nel settore scolastico, pubbliche e private, nessuna esclusa. Da oltre un mese abbiamo però posto il quesito ad alcune regioni e al M.I.U.R., facendo riferimento anche ai centri di formazione professionale, nei quali lavorano parecchie figure diverse dai docenti e ATA. Le regioni non hanno fornito risposte certe e il M.I.U.R. non ha ancora risposto.

3. D. Quale dei due modelli dovrebbero eventualmente utilizzare gli operatori scolastici? L’Allegato 2 (Circolare M.I.U.R. n. 1622) oppure l’Allegato 3 (Circolare Ministero della Salute n. 25233)?
R. L’Allegato 2

4. D. Qual è il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori scolastici?
R. La dichiarazione si deve presentare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2017), ovvero entro lunedì 6 novembre 2017, quindi termini precedenti - anche se imposti dai dirigenti - si possono non rispettare.

5. D. La Circolare M.I.U.R. n. 1622 a p. 8 indica il 16 novembre 2017 come termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori scolastici: alla luce dei due diversi termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione - 6 novembre oppure 16 novembre - qual è il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori scolastici?
R. Il termine indicato dalla legge rimane il 6 novembre 2017

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